E’legittima la penale di 88mila euro irrogata dal Comune di Salerno nei confronti della Soget: Palazzo di Città aveva contestato nel 2017 all’ente allora concessionario della riscossione dei tributi locali gravi irregolarità nello svolgimento del servizio, svolto in base ad un contratto stipulato nel dicembre del 2015. Sotto i riflettori era finita, in particolare, la riscossione della Tari. In particolare, secondo Palazzo Guerra, la società aveva emesso cartelle di pagamento con importi superiori al dovuto, duplicando alcune voci tributarie – come le addizionali provinciali ed ex ECA, entrambe già incluse nei prospetti di calcolo trasmessi dagli uffici comunali e, successivamente, applicate ancora una volta in quelli inviati ai contribuenti inadempienti. Un errore, quello commesso dalla società, che ha, in ogni caso, comportato per gli stessi un aggravio ingiustificato. Per questo motivo il Comune applicò la penale prevista dal contratto di concessione, pari all’1% del valore contrattuale, ossia il minimo consentito: 88mila euro. Soget impugnò il provvedimento davanti alla sezione salernitana del Tar, che però respinse il ricorso, riconoscendo l’inesatta esecuzione del servizio e la responsabilità del concessionario. Una tesi condivisa in pieno dai giudici del massimo grado della giustizia amministrativa, cui la stessa Soget aveva fatto appello in seguito alla sentenza sfavorevole. L’ente riscossero ricorrente ha contestato un presunto difetto di comunicazione da parte del Comune, che non avrebbe chiarito che i ruoli trasmessi fossero già comprensivi delle addizionali, e l’assenza di un inadempimento colpevole, ritenendo l’errore non imputabile alla società. Posizioni, queste ultime, che non hanno convinto i giudici di Palazzo Spada. Nella sentenza si evidenzia come le addizionali fossero chiaramente indicate nelle liste di riscossione e nei prospetti di calcolo forniti dal Comune, in più punti e in modo esplicito. Secondo il Consiglio di Stato, un operatore economico qualificato come Soget avrebbe dovuto valutare adeguatamente i prospetti comunali prima di procedere alla riscossione del tributo applicando la “doppia” addizionale. La mancata interlocuzione con gli uffici di Palazzo Guerra ha comportato, dunque, per il Collegio, una violazione dei principi di correttezza, diligenza professionale e leale collaborazione, oltre che un grave inadempimento contrattuale. Da qui la piena legittimità della penale, ritenuta proporzionata, il respingimento dell’appello e, the last but not the least, la condanna anche alle spese legale.
Salerno, cartelle con addizionali “raddoppiate”: condannata la Soget

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