Pensionato a processo per omesso mantenimento: la difesa invoca l’«impossibilità economica»

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Un pensionato di 76 anni, residente a Colonia, in Germania, è a processo davanti al Tribunale di Agrigento con l’accusa di avere omesso il versamento dell’assegno di mantenimento in favore della figlia nel periodo compreso tra il 29 gennaio 2016 e l’aprile 2024, come disposto da una precedente sentenza del Tribunale di Catania.

L’uomo è chiamato a rispondere della presunta violazione dell’articolo 570-bis del Codice penale, che punisce l’inosservanza degli obblighi di assistenza familiare derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

A rappresentare l’imputato è l’avvocato internazionalista Francesco Liguori, titolare dello studio legale Kanzlei Francesco Liguori di Salerno e Colonia (Germania) e iscritto agli albi forensi di Italia e Germania, che sostiene l’assoluta impossibilità economica del proprio assistito per l’intero periodo contestato.

Secondo la difesa, l’imputato era già pensionato dal gennaio 2016 e percepiva una modesta pensione, a fronte di un canone di locazione particolarmente gravoso. La somma residua sarebbe stata appena sufficiente a coprire le spese essenziali per il sostentamento, tra cui alimentazione, utenze e altri bisogni primari.

La difesa evidenzia inoltre che l’ex coniuge ha continuato ad abitare in un immobile in comproprietà senza che l’uomo abbia mai richiesto un’indennità di occupazione o un canone di locazione. Tra gli elementi prodotti figura anche la documentazione relativa al successivo matrimonio dell’imputato in Germania.

Secondo il legale, tali circostanze dimostrano che l’omesso pagamento non sarebbe stato il frutto di una scelta volontaria, bensì della concreta impossibilità economica di adempiere all’obbligo senza compromettere le proprie esigenze minime di vita, principio che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ritenuto rilevante nella valutazione di casi analoghi.

L’udienza è fissata per il 7 luglio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, che dovrà stabilire, all’esito del dibattimento, se l’omesso versamento sia stato determinato da una volontaria inosservanza degli obblighi di legge oppure da una reale e documentata incapacità economica.

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