di Riccardo Pucciarelli
La proclamazione del sindaco rappresenta uno degli atti più solenni e significativi dell’intero procedimento elettorale, il momento in cui il consenso espresso dagli elettori si trasforma ufficialmente in potere amministrativo e in responsabilitĆ istituzionale. Proprio per questo motivo ha suscitato attenzione e inevitabili commenti la mancata presenza del neo sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, alla cerimonia ufficiale di proclamazione svoltasi questa mattina a Palazzo di CittĆ . Sul piano strettamente giuridico occorre subito sgomberare il campo da qualsiasi equivoco: la mancata presenza fisica del sindaco eletto non ha alcun valore ostativo e non produce alcun effetto sulla validitĆ dell’elezione. La proclamazione degli eletti ĆØ infatti un atto pubblico, formale e impersonale compiuto dall’Ufficio Centrale Elettorale o dall’Adunanza dei Presidenti di Sezione sulla base dei verbali provenienti dai seggi e delle verifiche previste dalla legge. La sua efficacia dipende esclusivamente dall’accertamento dei risultati numerici e dalla verifica dell’assenza di eventuali cause di incandidabilitĆ , ineleggibilitĆ o incompatibilitĆ immediatamente rilevabili. In termini giuridici, il sindaco diventa formalmente sindaco nel preciso istante in cui viene proclamato, indipendentemente dal fatto che sia presente o meno nella sala dove si svolge la cerimonia. Non esiste alcuna norma che imponga la sua partecipazione e l’Ufficio Elettorale procede comunque alla redazione e alla sottoscrizione del verbale, che viene successivamente trasmesso al Comune e alla Prefettura. Con la proclamazione cessano contestualmente le funzioni del sindaco uscente (nel nostro cosa il Commissario Prefettizio) e iniziano quelle del nuovo primo cittadino, senza alcuna possibilitĆ di interruzione o sospensione dell’attivitĆ amministrativa. L’ordinamento, infatti, garantisce in ogni caso la continuitĆ istituzionale e amministrativa dell’ente. Ć importante inoltre ricordare che la proclamazione non coincide con il giuramento, che rappresenta un momento successivo e distinto. Il sindaco presterĆ infatti giuramento davanti al Consiglio Comunale nella prima seduta di insediamento, convocata entro dieci giorni dalla proclamazione, ed ĆØ in quella sede che la presenza fisica del primo cittadino diventa necessaria e obbligatoria.

Se quindi sotto il profilo giuridico la questione appare del tutto lineare e priva di conseguenze, ben diversa ĆØ la valutazione sul piano politico e istituzionale. La proclamazione non rappresenta una semplice formalitĆ burocratica nĆ© un passaggio meramente amministrativo. Ć il momento conclusivo di un percorso democratico che coinvolge cittadini, apparati dello Stato, magistratura elettorale, forze dell’ordine e centinaia di operatori chiamati a garantire il corretto svolgimento delle consultazioni. Ć l’atto attraverso il quale le istituzioni prendono ufficialmente atto della volontĆ popolare espressa attraverso il voto e affidano al vincitore delle elezioni il mandato di guidare la cittĆ . Per questa ragione la presenza del sindaco eletto ĆØ sempre stata considerata, al di lĆ degli obblighi normativi, un gesto di rispetto verso la comunitĆ amministrata, verso gli elettori e verso le stesse istituzioni repubblicane che certificano il risultato delle urne. L’assenza di Vincenzo De Luca, pertanto, pur essendo pienamente legittima dal punto di vista del diritto, non può essere considerata politicamente neutrale. In mancanza di motivazioni legate a cause di forza maggiore o a impedimenti oggettivi e documentabili, il gesto assume inevitabilmente una precisa valenza politica e simbolica. Può essere interpretato come una scelta comunicativa, una presa di distanza, un messaggio indirizzato agli avversari o al contesto politico nel quale si ĆØ svolta la competizione elettorale. Ma al di lĆ delle possibili interpretazioni, esiste un elemento che appare difficilmente contestabile: la mancata partecipazione alla propria proclamazione viene generalmente percepita come uno sgarbo istituzionale. Non nei confronti di una persona o di una parte politica, bensƬ nei confronti del ruolo che si ĆØ chiamati a ricoprire e delle istituzioni che ne certificano l’investitura democratica. La proclamazione non appartiene al sindaco eletto ma all’istituzione comunale e alla comunitĆ che attraverso il voto ha espresso la propria volontĆ . Disertare quel momento significa rinunciare a partecipare al primo atto pubblico che sancisce formalmente il rapporto fiduciario tra amministratore e cittadini. Ć difficile, infatti, chiedere ai cittadini partecipazione, rispetto delle istituzioni e senso civico e poi scegliere di non essere presenti proprio nel momento in cui quelle stesse istituzioni attribuiscono ufficialmente il mandato ricevuto dagli elettori. Certamente la legge non impone la presenza e nessuno può mettere in discussione la piena validitĆ della proclamazione. Tuttavia la politica vive anche di simboli, comportamenti e messaggi. E tra questi, la partecipazione alla propria proclamazione rappresenta uno dei più significativi. Per questo motivo l’assenza registrata questa mattina a Palazzo di CittĆ non produce alcuna conseguenza amministrativa o giuridica, ma resta un fatto politicamente rilevante e istituzionalmente discutibile, destinato inevitabilmente a suscitare interrogativi e polemiche. PerchĆ© se il diritto consente al sindaco eletto di essere assente, il senso delle istituzioni suggerirebbe invece che proprio quel momento, il primo da sindaco della cittĆ , meriterebbe di essere vissuto e condiviso in prima persona.













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