Riforma Cartabia, Codice Rosso e diritti in Italia: intervista a Valentina Fasciani 

Riforma Cartabia, Codice Rosso e diritti in Italia: intervista a Valentina Fasciani 

Valentina Fasciani è giurista ed esperta di diritto, il nostro giornale l’ha intervistata su importanti e attuali tematiche giuridiche 

*Dottoressa Fasciani, lei è giurista, insegnante di diritto e formatrice specializzata nella disciplina del rapporto di lavoro per aziende presso i CFP. Potrebbe raccontarci nel dettaglio di cosa si occupa e quali sono gli aspetti più rilevanti del suo lavoro?* “La mia attività professionale affonda le radici nel percorso accademico concluso il 9 dicembre 2014, discutendo la tesi in Filosofia del Diritto dal titolo “In dubio pro reo. Aspetti giuridici e filosofici”, sotto la guida del Prof. Guido Saraceni. Già il tema della tesi definisce il mio approccio: la garanzia dell’individuo, il rigore probatorio e la ricerca della verità. La mia pratica, è iniziata ad Avezzano (Aq), presso lo studio dell’avvocato Herbert Simone, consolidando sin da sùbito stima e amicizia verso i componenti del suo team: l’avvocato Raffaele Scurci e la dott.ssa Amanda Capone, per poi proseguire con una serie di collaborazioni decisive per la mia formazione. Ho lavorato al fianco di professionisti di spicco, tra cui il penalista Avv. Emilio Amiconi, e il noto Avvocato del Foro di Roma, Serena Gasperini, che ho coadiuvato, sempre durante il mio tirocinio, nel delicato caso teramano di Anna Capponi, agente di Polizia Municipale di Teramo, divenuta un simbolo della lotta contro la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro e le conseguenti rappresaglie. Successivamente, ho collaborato con mio padre, Vittorio Paolo Fasciani, affinando una competenza cruciale nella moderna difesa penale: l’analisi informatica di supporti all’interno di complessi casi di cronaca nera. Parallelamente, la mia vocazione per la didattica mi ha portato a collaborare come docente esterno presso i CFP di Mantova e Castiglione delle Stiviere, dedicandomi all’insegnamento del diritto civile e, in particolare, per le richieste avute, del diritto del lavoro. L’aspetto più rilevante del mio lavoro è proprio questa interconnessione tra l’aula giudiziaria e l’insegnamento. La mia vera passione, il motore di tutto, è il continuo aggiornamento: il diritto è una materia viva e mutevole ai tempi, e solo chi resta costantemente aggiornato può garantire una tutela efficace”.

*Affrontiamo un tema di grande rilevanza sociale: la tutela delle donne. Qual è la sua opinione sul Codice Rosso e sulla sua efficacia nella protezione delle vittime di violenza? “Il Codice Rosso (L. 69/2019) è stato un intervento normativo necessario per la sua funzione simbolica e acceleratoria. Ha avuto il merito di dare priorità alle indagini sui reati di violenza di genere e domestica, riducendo le inaccettabili lungaggini burocratiche. Tuttavia, come spesso accade nel nostro ordinamento, si è rivelato una legge-manifesto con carenze strutturali gravi. La tutela effettiva non si ottiene con l’inasprimento delle pene o con la mera introduzione di nuovi reati. A tal proposito, mi preme ricordare il mio apporto alla Tavola Rotonda in Regione Lazio del 2018 dove, nella mia relazione sul tema “Femminicidio. Chiarezza terminologica e aspetti giuridici”, ho evidenziato la necessità di una tutela forte e concreta per le donne vittime di violenza, ma al contempo ho espresso una forte riserva sulla proposta di cristallizzare la figura dell’omicidio con l’introduzione del termine femminicidio nel Codice Penale. La norma sull’omicidio (art. 575 c.p.), già prevista e universale, è di per sé sufficiente e adeguata, e l’introduzione di una fattispecie specifica rischia di avere un valore meramente nominalistico, senza aggiungere sostanza alla pena o alla deterrenza, ma solo complicando la tassatività della norma. Se il Legislatore intende introdurre nuove fattispecie delittuose, ben venga. Purché, di conseguenza, crei una rete di protezione, incentivi l’operato di coloro che già si prodigano alla cura di soggetti vittimizzati, blindando la tutela nel migliore dei modi, senza cadere in mere ripetizioni di delitti già presenti nel nostro ordinamento penale. La vera criticità risiede in due elementi: nella mancanza di strutture, e nel focus sull’aspetto repressivo, trascurando spesso e volentieri l’aspetto preventivo. Il primo elemento è dovuto all’accelerazione delle indagini (il famoso “canale preferenziale” di tre giorni), spesso vanificato dalla cronica carenza di risorse umane e materiali (Forze dell’Ordine specializzate, procure oberate, centri anti-violenza). Insomma, l’efficacia della legge si scontra con l’inefficienza del sistema. Infine, la norma si concentra sulla risposta penale, trascurando l’importanza della prevenzione primaria e della formazione specialistica di tutti gli operatori della giustizia. In questo scenario, voglio esprimere un forte plauso al Centro Antiviolenza fondato dalla dott.ssa Anna Silvia Angelini, una realtà essenziale che, ogni giorno, si prodiga concretamente nella tutela e messa in sicurezza di donne fragili e sole, offrendo quel supporto che troppo spesso il sistema giudiziario non riesce a garantire in tempo utile. Finché si affronterà il problema solo dopo l’atto violento, l’efficacia rimarrà limitata”.

*In questo contesto, quali sono a suo avviso le principali implicazioni della riforma Cartabia? Ritiene che rappresenti un passo avanti nel sistema giudiziario italiano? “Riprendendo il titolo del noto libello dell’esimio costituzionalista Professor Michele Ainis, “La Legge Oscura”, anche la Cartabia non si esime a tale definizione, poiché alla volontà di nitidezza normativa, si intreccia anche l’aspetto oscuro del dato legislativo, calato in una realtà che non sempre è pronta a ricevere cambi di prospettiva. La Riforma Cartabia sul processo penale (D. Lgs. 150/2022) nasce con lo scopo di rendere più agile ed efficiente il sistema processuale, tuttavia, sono tanti gli ingranaggi malfunzionanti della stessa in ambito civile e penale, che, però, non sto ad elencare in questa sede. Intendo trattare la Cartabia in ordine alla procedura introdotta dall’art. 473 bis c.p.c. relativa agli ordini di protezione. E qui vorrei prima riassumere la nozione: gli ordini di protezione ex art. 473-bis.69 c.p.c. tutelano le vittime di abusi familiari, inclusi i minori, attraverso la comminazione di misure come l’allontanamento dalla casa familiare. In caso di pregiudizio per i minori, l’istanza può essere presentata anche dal Pubblico Ministero, e il Tribunale per i Minorenni può intervenire anche d’urgenza, con la possibilità di un ordine di protezione “inaudita altera parte” (senza prima sentire l’altra parte). La durata dell’ordine è di un anno ma può essere prorogata per gravi motivi, anche d’ufficio, se vi sono minori coinvolti. In particolare voglio trattare di come la riforma abbia creato un Frankenstein: un’inevitabile commistione della materia giuridica con quella sanitaria. E qui, posso limitarmi a ravvisare una delle criticità della Riforma, già nota, come quella epistemologica e deontologica che coinvolge la figura di ausiliari del giudice incaricati di una pubblica funzione all’interno di procedimenti giudiziari. L’art. 473-bis.70 c.p.c. norma le indagini sulla personalità del minore e la possibilità per il giudice di disporre l’ausilio di esperti (psicologi) e impone al professionista di ottemperare a doveri posti dal giudice, riferendo ad esempio ogni dato utile raccolto nel colloquio intimo con il minore. Il professionista sanitario ha quindi il dovere di rispondere ai quesiti del Giudice in modo completo, riportando gli elementi raccolti per la decisione sull’affidamento. Il segreto professionale non può essere opposto al giudice per i fatti oggetto della CTU. Ecco che tale approccio andrebbe a confliggere con la tutela del segreto professionale e della riservatezza. Il Codice Deontologico degli psicologi, negli artt. 11 e 13, impone di limitare al minimo indispensabile la comunicazione di informazioni, soprattutto se potenzialmente lesive per il minore, e di valutare l’utilità di ogni informazione ai fini della tutela psicologica del cliente. Riferire fedelmente quanto detto dal minore (ottemperando all’ordine del Giudice), e rivelare ad esempio quel particolare intimo e non essenziale, potrebbe compromettere il fragile rapporto di fiducia con il minore o creare un danno emotivo se la relazione tecnica venisse letta dai genitori. Al contrario, potrebbe essere considerata una violazione del mandato fiduciario e una trasgressione dell’incarico ricevuto dal Giudice, omettere o minimizzare il dettaglio più intimo (pensando di tutelare il benessere psicologico del minore). Il dualismo non è affatto semplice. Quando si tratta di minori incolpevoli, trascinati nelle condotte becere di alcuni genitori, o di provvedimenti altrettanto disumani adottati da un Tribunale, la lacrima scappa sempre. Tuttavia, ritengo che tale conflitto sia superabile solo ed esclusivamente attraverso un bilanciamento degli elementi raccolti (c.d. verità terapeutica) e degli elementi da portare in giudizio (c.d. verità processuale). Il professionista ha l’obbligo morale e deontologico di indagare quali siano gli aspetti rilevanti da conferire in giudizio, prevalendo in ogni caso l’interesse supremo dell’integrità psico-fisica del minore. E per quel che si può, se si può, tutelare il rapporto con i genitori (purtroppo, non è raro che un figlio venga allontanato dalla madre). Ricordo che l’art. 473 bis 70 c.p.c. pone un ordine di protezione a tutela dei soggetti più fragili o comunque non in grado di provvedere alle proprie esigenze. Che la Giustizia onori sempre l’essere umano. Riguardo gli aspetti positivi, questi sono rappresentate dagli strumenti volti a deflazionare il contenzioso (come l’estensione dell’istituto della messa alla prova e la valorizzazione dei riti alternativi) e dalla ridefinizione della procedibilità a querela per alcuni reati che prima erano procedibili d’ufficio (come alcune ipotesi di lesioni personali o violenza privata). Questi cambiamenti sono orientati a liberare risorse per i reati più gravi. Tuttavia, ci sono anche molte ombre, e non credo ancora si possa parlare di un pieno “passo avanti”. La riforma rischia di creare un sistema a due velocità: Rischio deflattivo a tutti i costi, poiché l’eccessiva spinta alla deflazione, senza adeguati investimenti infrastrutturali, rischia di tradursi in una rinuncia alla giurisdizione per i reati minori, indebolendo la tutela del cittadino. Contemporaneamente la procedura d’urgenza potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio arrecando un pregiudizio sia per i querelati che vedrebbero pendere sulla loro testa un falso capo di imputazione (con contestuale erosione del principio della presunzione di innocenza, applicazione di misure cautelari affrettate lesione di reputazione), sia per coloro dotati di “querela facile” che rischierebbero di commettere il reato di calunnia, qualora le accuse si rivelassero infondate e l’innocenza conosciuta (ma taciuta) dal querelante, intasando un sistema che già è farraginoso. Da non sottovalutare infine i problemi di diritto inter-temporale e coordinamento, poiché le norme hanno generato una notevole confusione applicativa, soprattutto nella fase di transizione e nell’applicazione delle nuove soglie di pena, complicando inutilmente il lavoro degli operatori. La riforma Cartabia ha mostrato una forte vocazione efficientistica, ma è necessario verificarne l’impatto sulla qualità, sui tempi ragionevoli del processo e sui diritti dell’individuo, non solo sulla sua velocità formale”.

*Essere una donna e un avvocato in una società che ancora presenta tratti patriarcali può rappresentare una sfida. Qual è stata la sua esperienza in questo senso e quali cambiamenti auspicherebbe per il futuro della professione forense? “Essere donna avvocato, specialmente in un’aula di giustizia o nel rapporto con il cliente e addirittura con la società richiede ancora uno sforzo costante per superare stereotipi di genere. Non parlo di discriminazioni palesi, ma di una resistenza culturale che si manifesta nel dover provare un grado di competenza che per un collega uomo viene spesso dato per scontato. Tuttavia, il mio approccio è quello di un’apertura al diritto intesa come garanzia ferrea dei diritti costituzionalmente tutelati, ma che esige al contempo un rigore tecnico e deontologico imprescindibile. La legge è garanzia, ma va maneggiata con la massima serietà. Oggi, la professione di avvocato è, purtroppo, spesso svilita o non più “temuta” come un tempo. Non parlo di un timore reverenziale, ma del rispetto per la funzione tecnica e sociale che essa ricopre. E tutto questo, a mio avviso, non deriva solo da fattori culturali, ma è strettamente legato a criticità economiche e strutturali. Pressione Fiscale e Previdenziale: le richieste esorbitanti a livello fiscale e previdenziale, spesso sproporzionate rispetto ai guadagni effettivi, rendono l’esercizio della professione insostenibile. Difficoltà economiche per i praticanti avvocati e giovani avvocati: si assiste a una drastica erosione dei margini di guadagno, soprattutto con riferimento ai colleghi più giovani che, pur formati, sono privi della necessaria conoscibilità e di una clientela solida. Questo gap generazionale rischia di compromettere la qualità della futura classe forense. Per il futuro, auspico quindi non solo un superamento degli stereotipi di genere, ma soprattutto un intervento che riequilibri il carico economico sulla categoria e valorizzi la funzione sociale dell’avvocato, restituendo alla professione la dignità e il rispetto che merita. Ah dimenticavo. In Tribunale ripristinerei, per ogni incombenza, l’obbligatorietà della Toga”.

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